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Separazione Consensuale: a cosa va incontro il coniuge che non rispetta le condizioni

12/01/2020
by Maria Caridi
accordo, separazione
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Separazione Consensuale: a cosa va incontro il coniuge che non rispetta le condizioni

Purtroppo non tutte le unioni coniugali sono infallibili. Alcune di queste si concludono con una separazione, col consenso di entrambi. Ma cosa succede se uno dei due non rispetta le condizioni pattuite dopo aver deciso di separarsi?

Quando si prende una decisione cosi importante e rivoluzionaria, molti aspetti devono essere presi in considerazione e trattati con cautela. Ma andiamo al caso concreto.

Marito e moglie decidono di separarsi e lo fanno con una volontà comune, con un accordo scritto, firmato e presentato ad un giudice.

 

Regolamentazione del rapporto tra marito e moglie

L’accordo contiene la regolamentazione dei rapporti tra marito e moglie.

Innanzitutto, in presenza di figli ancora minori questi verranno affidati ad entrambi i genitori (c.d. affidamento condiviso), pur rimanendo fisicamente ad abitare con uno solo di essi (nella maggior parte dei casi è la madre). Per l’altro genitore verranno stabiliti i giorni, gli orari, le festività, le vacanze estive, ed ogni altro aspetto richiesto, durante i quali potrà tenere con sè e vedere i figli minori.

L’accordo, nella maggior parte dei casi,  prevede:

-a chi resterà la casa “coniugale”;

-l’importo dell’assegno di mantenimento per i figli non ancora autosufficienti e l’assegno a favore del coniuge, sempre che questi siano dovuti (in quali casi non sono dovuti? Ne parlerò nel prossimo articolo).

-il versamento delle spese straordinarie;

-tutte le decisioni che riguardano la vita dei figli;

-gli ulteriori aspetti patrimoniali.

L’importo dell’assegno di mantenimento dei figli è deciso sulla base del reddito del genitore che dovrà versarlo: se i coniugi non sono d’accordo sulla somma, deciderà il giudice.

Bene, l’accordo di separazione consensuale, sottoscritto da entrambi i coniugi, perchè assuma valore e non rimanga, insomma, carta straccia, deve essere depositato presso il Tribunale competente, presso cui verrà sottoposto ad un collegio di giudici che decideranno se tutte le condizioni presenti nell’accordo siano adeguate e idonee alle esigenze e alla tutela dei figli. Ma anche in relazione a ciascuno dei coniugi separandi, oppure no.

Quindi, se le condizioni sono ritenute conformi alla legge, verrà emesso il Decreto di OMOLOGAZIONE, cioè la dichiarazione di efficacia dell’accordo di separazione consensuale. L’omologazione è il processo di verifica  e di controllo sulla legalità e l’idoneità dei termini di separazione definite dalle parti.

Invece, se l’accordo tra i coniugi va in netto contrasto con le norme sull’affidamento e al mantenimento dei figli, il giudice convoca le parti, invitandole a trovare la soluzione più idonea nell’interesse della prole.

Ma torniamo alla domanda iniziale: cosa succede se, una volta rese efficaci, uno dei due coniugi non rispetta le condizioni, tutte o in parte?

Proprio perché abbiamo dato VALORE alla nostra “carta straccia”, possiamo agire con le dovute e relative istanze al fine di far rispettare ciascuna delle condizioni stabilite.

Andiamo per ordine:

Al fine di far rispettare l’obbligo di mantenimento dei  figli e del coniuge debole, il codice civile prevede vari strumenti di tutela, da attuare nei confronti del coniuge che non versa l’assegno di mantenimento:

– l’ipoteca giudiziale

– l’ordine di pagamento diretto nei confronti del terzo debitore dell’obbligato (ad esempio, il datore di lavoro)

– il pignoramento dei mobili.

Nei casi più gravi, il mancato versamento di tali somme (ad esempio per quei genitori che ignorano deliberatamente e costantemente il loro obbligo di mantenere i figli con  contestuale insussistenza per il beneficiario di mezzi vitali), può costituire fattispecie di rilevanza penale per “violazione degli obblighi di assistenza familiare”;

Se non vengono rispettate le disposizioni concernenti l’affidamento dei figli, l’esercizio della potestà e le modalità di frequentazione degli stessi, ci si può rivolgere alla forza pubblica.

A seguito di qualsiasi comportamento grave e che sia contrario all’interesse dei figli, il Giudice potrà modificare i provvedimenti in essere, renderne più agevole l’attuazione e sia comminare alcune sanzioni disposte all’ art. 709 ter c.p.c. (ammonizione del genitore, sanzione pecuniaria..).

 

Se la materia trattata rispecchia una situazione che stai attraversando e desideri avere maggiori dettagli non esitare a contattarmi, valuteremo insieme la strategia da attuare per la tutela dei tuoi diritti.

Autore dell'articolo
Mi chiamo Maria Caridi e sono un Avvocato. Ho conseguito la Laurea nel 2006, dal 2013 sono iscritta all'Albo degli Avvocati. Dal 2011 al 16 settembre 2019 ho collaborato, come Avvocato, con un Studio Legale Associato. Dal 17 settembre 2019 svolgo la mia professione presso il mio Studio Legale.

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