Oggetto di tantissimi procedimenti giudiziari instaurati contro le Banche, vediamo cosa è tecnicamente l’USURA.
Il reato di usura si consuma, secondo quanto prescritto dall’art. 644 cod. pen., quando un soggetto si fa promettere o dare, quale corresponsione di denaro o altra utilità, interessi o altri vantaggi “usurari”.
Ma quando questi “vantaggi” sono “usurari” : è la Legge a stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari – Art. 2 della Legge 108/1996.
Per il verificarsi del reato di usura, pertanto, è sufficiente il farsi dare o promettere un interesse superiore al c.d. TASSO SOGLIA, che viene determinato ogni tre mesi con decreto del Ministro del Tesoro.
Quindi quando giI interessi contrattualmente previsti a QUALSIASI TITOLO superano il tasso soglia sono da considerarsi usurari.






