Secondo le Sezioni Unite, sentenza n. 24675 del 19 ottobre 2017, deve negarsi la configurabilità dell’usura sopravvenuta, atteso che il giudice è vincolato all’interpretazione autentica delle norme.
Più precisamente, il divieto di usura è contenuto esclusivamente nell’art. 644 c.p., mentre la legge 108/96 si limita a prevedere il meccanismo di determinazione del tasso oltre il quale gli interessi sono considerati usurari e l’art. 1815 c.c. contiene una sanzione in caso di usura; pertanto, prosegue la Corte, “sarebbe impossibile operare la qualificazione di un tasso come usurario senza fare applicazione dell’art. 644 cod. pen., ai fini dell’applicazione del quale, però, non può farsi a meno, perché così impone la norma di interpretazione autentica, di considerare il momento in cui gli interessi sono convenuti, indipendentemente dal momento del loro pagamento“.
Tale principio è coerente con la ratio della legge che, lungi dall’avere una funzione calmieratrice del mercato, mira, viceversa, a contrastare efficacemente il fenomeno dell’usura, assegnando rilevanza essenzialmente al momento della pattuizione degli interessi.
Peraltro, i giudici di legittimità hanno anche stabilito che, per attribuire valore all’usura sopravvenuta, non può invocarsi neppure il principio di buona fede che infatti costituisce criterio di integrazione del contenuto contrattuale rilevante ai fini dell’esecuzione del contratto e, di conseguenza, la sua violazione è riscontrabile solo nelle modalità di esercizio dei diritti derivanti dal negozio giuridico e non nell’esercizio in sé e per sé considerato.






