La separazione e il divorzio di due coniugi comportano dei doveri/obblighi nei confronti dei figli.
La prima cosa che viene stabilita, d’accordo tra due genitori o da un giudice, è che il genitore che percepisce un reddito e che non vive con i figli deve comunque contribuire al mantenimento degli stessi.
Ricordiamo a noi stessi che i genitori si possono separare tra loro ma mai devono separarsi dai figli, i quali devono godere dell’affetto e del sostentamento materiale di entrambi.
Viene indicato l’importo da versare con assegno ogni mese in favore dei figli al fine di far fronte alle necessità ordinarie e in più deve collaborare alle spese straordinarie che possono presentarsi.
Vediamo in breve quali sono le spese ordinarie e quali quelle straordinarie.
Spese Ordinarie, ricomprese nell’assegno di mantenimento, sono ritenute le Spese scolastiche (materiale scolastico di cancelleria; abbigliamento per lo svolgimento dell’attività fisica a scuola rientrante nella ordinaria programmazione didattica; mensa; buoni pasto quota di iscrizione alle gite scolastiche); Spese mediche (visite di controllo o di routine; visite pediatriche; medicinali da banco, comprensivi di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali) Altre spese (ricarica cellulare; spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro) e carburante; trattamenti estetici (parrucchiere, estetista ecc.).
Le Spese straordinarie, non comprese nell’assegno, sono quelle che si presentano in modo imprevedibile, occasionali, rilevanti. Le spese straordinarie si distinguono in quelle che devono essere preventivamente concordate tra i genitori e le spese che non hanno necessità di accordo.
Vediamo alcuni esempi di Spese straordinarie che devono essere concordate tra i genitori : Spese scolastiche( tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati; iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, se fuori sede, di università pubbliche e private; alloggio e relative utenze nella sede universitaria frequentata dai figli; gite scolastiche con pernottamento; corsi di recupero e lezioni private; corsi di specializzazione, master e corsi postuniversitari in Italia e all’estero; alloggio presso la sede universitaria; corsi di lingue; corsi di musica e acquisto strumenti musicali; spese per il conseguimento della patente di guida (corsi e lezioni); attività sportive); Spese mediche (cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private; cure termali e fisioterapiche; trattamenti sanitari non erogati dal servizio sanitario nazionale ovvero previsti dal servizio sanitario nazionale ma effettuati privatamente; farmaci omeopatici; esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche; chirurgia estetica salvo necessario per togliere un grave difetto fisico che può nuocere alla vita di relazione del ragazzo; cicli di psicoterapia e logopedia).
Esempi di Spese straordinarie, non comprese nell’assegno di mantenimento, senza preventivo accordo: Spese scolastiche (libri di testo scolastici; strumenti tecnici necessari per lo studio (computer e relativi programmi, materiali per laboratorio; materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica; dotazione informatica (pc, tablet, ecc.) imposta dalla scuola connessa al programma di studio differenziato (Bes); assicurazione scolastica; fondo cassa richiesto dalla scuola; gite scolastiche senza pernottamento; mezzi di trasporto pubblico (bus, treno) dal luogo di residenza all’istituto scolastico; tempo prolungato pre-scuola e dopo-scuola; centro ricreativo estivo (oratorio, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); Spese mediche (visite specialistiche prescritte dal pediatra un medico curante; cure dentistiche presso strutture pubbliche; trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal servizio sanitario nazionale; ticket sanitari; spese sanitarie urgenti; trattamenti sanitari erogati o non dal SSN; o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista; farmaci prescritti dal medico curante, pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal servizio sanitario nazionale). Altre spese (spese di bollo e assicurazione per il mezzo di trasporto; spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (auto, motorino, moto, mini-car) ).
L’elenco è stato necessario per capire di quali spese si può chiedere il rimborso.
Precisamente, si può chiedere il rimborso delle spese straordinarie che devono essere concordate solo se è stato chiesto il consenso all’altro genitore. Le spese straordinarie che non devono essere concordate sono sempre soggette alla richiesta di rimborso della metà.
Siamo arrivati al punto su come si fa a chiedere il rimborso delle spese straordinarie quando il genitore obbligato non partecipa alle stesse.
Da pochissimo ho affrontato nella pratica la questione. La cliente lamentava il totale disinteresse del padre al mantenimento materiale (e non solo purtroppo) del figli0 e con ricevute fiscali alla mano mi mostrava tutte le spese sostenute rientranti nella “straordinarietà” della vita del figlio.
Importante è tenere in considerazione che sia nel decreto di separazione che nella sentenza di divorzio veniva stabilito che il padre doveva versare l’assegno di mantenimento in favore del figlio pari ad una determinata somma e il 50% delle spese straordinarie.
Necessita quindi agire per il recupero della metà di tutte le spese straordinarie sostenute dalla madre.
Si tratta di spese straordinarie tutte preventivamente comunicate all’ex coniuge e per le quali non ha mai avuto un riscontro.
Domanda a me stessa : come agire?
Ricorso per Decreto ingiuntivo? Sembra la via più intuitiva e immediata.
Ed invece l’orientamento su come agire per il recupero delle spese straordinarie è cambiato.
Non è un’agire univoco e conforme in tutti i Tribunali ma è tendenza maggioritaria poter procedere alla richiesta di rimborso delle spese straordinarie subito con l’esecuzione forzata.
Scusatemi se per un attimo divento un “tecnico” ma per chiarezza l’iter consta di : ATTO DI PRECETTO – PIGNORAMENTO delle somme ( decideremo sul momento il tipo).
Quindi ho deciso di agire in forza di quanto è stato stabilito dal Giudice sia nel decreto di separazione che nella sentenza di divorzio e di redigere direttamente l’Atto di precetto per chiedere il rimborso delle somme di cui la cliente risulta creditrice.
In più, le spese straordinarie devono essere dimostrate con l’allegazione di tutte le ricevute fiscali, e così è stato nel caso della cliente.
La procedura è appena iniziata.
Per qualsiasi chiarimento o consulenza contattami.






